Art. 48.
(Modifiche all'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie».